STATUTO dell’ Associazione Culturale “TEVERE ART GALLERY”
- E’ costituita l’associazione culturale “TEVERE ART GALLERY”, di seguito denominata semplicemente “associazione”. L’associazione è apolitica e apartitica, senza finalità di lucro e di durata illimitata nel tempo. L’associazione si inquadra a norma dell’art.36 e seguenti del Codice Civile ed a norma delle disposizioni tributarie richiamate dall’art. 4 dpr 633/72 e dall’art.148 T.U.I.R..
- L’associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione sociale attraverso le seguenti forme di intrattenimento, divulgazione e formazione culturale con particolare riguardo all’utilizzo e la fruizione da parte degli associati di strutture multimediali:
- intrattenimento artistico e culturale ed in particolare mediante la divulgazione e conoscenza della fotografia, dell’arte, della stampa artigianale e digitale, stampa 3D;
- la divulgazione dei metodi dello scatto fotografico e della stampa, la conoscenza degli strumenti fotografici e il loro utilizzo, la conoscenza della metodologia di costruzione di portfoli e libri fotografici, la divulgazione dell’arte contemporanea, dell’arte della scultura, pittura e video installazione;
- lo svolgimento di seminari sulle tecniche, antiche e moderne, fotografiche e dei loro strumenti, seminari e mostre fotografiche, seminari sulla conoscenza degli strumenti musicali, sull’utilizzo dei medesimi e più in generale in tema di divulgazione della musica;
- la cura di mostre e dimostrazioni artistiche in generale, performance art, workshop, convegni su temi artistici, culturali, sociali ed altro;
- L’associazione si propone inoltre, strumentalmente ad una organizzazione anche conviviale dei momenti di incontro ed aggregazione auspicati ed ovviamente limitatamente ai soli associati, la gestione in proprio di un laboratorio di gastronomia con somministrazione di alimenti e bevande e/o l’utilizzo di servizi catering di terzi.
- L’associazione ha sede in Roma in Via di Santa Passera 25. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, anche a carattere temporaneo, su tutto il territorio nazionale, al fine del perseguimento degli scopi sociali sopra indicati.
- Al fine del conseguimento degli scopi sociali sopra meglio indicati l’associazione utilizza risorse economiche così costituite:
- quote sociali;
- contributi volontari di singoli associati e altre terze persone fisiche o giuridiche;
- contributi di enti pubblici;
- contributi di enti a carattere sovranazionale ed internazionale;
- erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- ricavi per attività marginali a carattere commerciale e/o produttivo svolte dall’associazione nell’ambito del perseguimento degli scopi sociali propri;
- ogni altro tipo di entrata sopra non contemplata atta ad incrementare l’attivo sociale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro siano persone fisiche, giuridiche, altre associazioni o enti che ne condividano i principi e gli scopi. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono assolutamente rivalutabili.
- Tra tutti gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire la effettività del rapporto medesimo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa. E’ tassativamente esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede espressamente per tutti gli associati maggiori di età il diritto di partecipazione e di voto singolo nell’assemblea degli associati per l’approvazione e le eventuali modificazioni allo statuto e ai regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione medesima.
- L’ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta del richiedente ed è subordinata al versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo medesimo. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota associativa, per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’associazione o nel caso l’associato non ottemperi alle disposizioni previste dal presente statuto o previste da delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
- A seguito dell’ottenimento della qualifica di associato e del conseguente sorgere del vincolo associativo ciascun associato deve adempiere a quanto segue:
- osservare scrupolosamente quanto previsto nel presente statuto e nelle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell’associazione in particolare evitando di intraprendere attività in contrasto o concorrenti a quelle svolte dall’associazione;
- versare la quota associativa quale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- A seguito dell’ottenimento della qualifica di associato e del conseguente sorgere dei diritti associativi ciascun associato a diritto a quanto segue:
- a partecipare a tutte le attività promosse e svolte dall’associazione nessuna esclusa;
- a partecipare, purchè in regola con il versamento della quota associativa, all’Assemblea degli associati con diritto di voto per qualsivoglia delibera assembleare; il diritto di voto non potrà essere esercitato dagli associati minori di età alla data dell’assemblea;
- ad essere eletto nel Consiglio Direttivo, in base al principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi, con l’unica esclusione degli associati minori di età;
- Sono organi amministrativi dell’associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L’Assemblea degli associati è l’organismo sovrano dell’associazione ed è formata da tutti gli associati con diritto di voto singolo, di tutti i soci maggiori di età alla data della stessa. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro i primi quatto mesi dell’anno in via ordinaria. L’Assemblea è convocata in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa, in quest’ultimo caso con richiesta scritta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente nella quale vanno indicate, a pena di nullità della stessa, le materie da trattare.
- L’Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e se presente il bilancio preventivo, approva i regolamenti interni alla associazione, conferma le cariche dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente o, con maggioranza qualificata composta da almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto al voto più uno, procede alla revoca e nuova nomina delle cariche medesime.
- L’Assemblea straordinaria, con maggioranza qualificata composta da almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto al voto più uno, delibera sulle modifiche del presente statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione. Delibera inoltre, con maggioranza semplice dei presenti, su eventuali altre materie proposte da parte degli associati con le modalità di cui al precedente articolo 12.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è formalmente convocata dal Consiglio Direttivo con avviso pubblico affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e con lettera raccomandata con ricevuta ritorno o in alternativa con posta elettronica certificata (PEC) indirizzate a tutti i soci. In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione è valida a prescindere dal numero dei soci presenti. A norma dei precedenti articoli 13 e 14 sarà comunque necessaria, anche in seconda convocazione, la maggioranza qualificata composta da almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto al voto più uno, per procedere alla revoca delle cariche dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente ed alla successiva nuova nomina delle cariche medesime, oltre che sulle modifiche del presente statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.
- Il Consiglio Direttivo è costituito da tre membri scelti dall’Assemblea tra gli associati maggiorenni ed è l’organo esecutivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è valido quando sono presenti almeno due membri. Si riunisce almeno una volta l’anno nei primi quattro mesi dell’anno ed in ogni caso in data precedente all’assemblea ordinaria ed è convocato dal Presidente, da almeno due membri del Consiglio Direttivo medesimo o dai due terzi degli associati con richiesta scritta e motivata, a pena di nullità, al Presidente o al Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca ed i suoi membri sono rieleggibili.
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- la predisposizione degli atti e dei documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
- la formalizzazione delle proposte per la gestione corrente dell’associazione
- la predisposizione del bilancio consuntivo con riferimento alle annualità solari
- stabilire l’importo delle quote associative
- le delibere di approvazione delle richieste di ammissioni dei nuovi associati con riferimento a quanto stabilito dal precedente articolo 8
- le delibere di esclusione dei soci con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo 8
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale e dello stesso unitamente alle delibere adottate dovrà esserne affissa copia nella sede sociale. Al Consiglio Direttivo spettano in ogni caso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli che il presente statuto o la Legge riservano all’Assemblea.
- Il Presidente è eletto fino a revoca dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi tre membri ed è il rappresentante legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà formalmente corso alle delibere del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione e può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, conferire procura speciale ai singoli associati maggiori di età ed in regola con il versamento della quota associativa, per la gestione di specifiche attività.
- Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea ordinaria il bilancio consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario, relativo all’esercizio sociale precedente. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’associazione utilizza gli eventuali utili o avanzi di gestione per il compimento delle attività connesse agli scopi sociali come espressamente indicati al precedente articolo 2. Copia del bilancio consuntivo così come approvato dall’assemblea degli associati viene affisso permanentemente nella sede sociale.
- In caso di scioglimento dell’associazione, quale sia la causa dello scioglimento medesimo, l’associazione devolverà il suo intero patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto l’associazione fa rifermento al Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.